È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, che hanno:
- raggiunto l'età stabilita dalla legge
- cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione, fermo restando che qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.perfezionato l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta
A chi spetta
I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e i iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO), già assicurati alla data del 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:
- 60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini
- 20 anni di contributi (1040 contributi settimanali)
Sono previste particolari deroghe sia per quanto riguarda il requisito anagrafico sia per quanto riguarda il requisito contributivo.
I lavoratori (dipendenti, iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, iscritti ai Fondi pensioni integrativi e sostituivi dell’AGO e i lavoratori parasubordinati), assicurati successivamente al 31.12.1995, hanno diritto alla pensione di vecchiaia se possono far valere almeno:
- 60 anni di età, per le donne, e 65 anni di età, per gli uomini
- 5 anni di contribuzione effettiva (260 settimane)
L’importo della pensione, deve risultare almeno pari ad 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale se la pensione viene richiesta prima del compimento dei 65 anni di età.
Per le pensioni di vecchiaia contributive sono previste particolari disposizioni se il lavoratore ha perfezionato almeno 35 anni di contribuzione (settimane 1820) ovvero almeno 40 anni di contribuzione (settimane 2080).