L’assegno sociale, istituito dall’ art.3, comma 6, della l. 335/1995 con effetto dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale e le relative maggiorazioni (circ. 208/1996).
E’ una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal pagamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche.
L’assegno sociale è corrisposto ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge.
La verifica per la permanenza del diritto va fatta ogni anno. Perciò l’assegno sociale verrà liquidato sempre con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto.
Nell’anno successivo l’Inps opererà la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati.
L’assegno sociale non è gravato da imposte e non è reversibile ai familiari superstiti.
L'assegno sociale è inesportabile (circ. 15/1993 – circ. 82/2000, punto 3).
L’assegno sociale non è cedibile, non è sequestrabile e non è pignorabile.
Per tutto quanto non diversamente disposto dalla l. 335/1995, per gli assegni sociali continuano ad applicarsi le disposizioni che disciplinano la pensione sociale.
REQUISITI PER IL DIRITTO
- Cittadinanza italiana
- Residenza effettiva ed abituale in Italia
- 65 anni di età
- particolari condizioni reddituali personali e del coniuge
Elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale è la residenza effettiva: tale requisito si perfeziona con la dimora stabile ed abituale in Italia, assumendo rilevanza essenziale il rapporto tra il soggetto richiedente la provvidenza ed il luogo.
Per quanto sopra - salvo che per gravi motivi sanitari opportunamente documentati - l'Inps dovrà procedere alla sospensione dell'assegno sociale in caso di permanenza all'estero per un periodo superiore ad un mese.