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È una prestazione economica, a domanda, erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme sostitutive ed integrative, la cui pensione è liquidata con il sistema di calcolo retributivo o misto. 

È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. L'eventuale ripresa dell'attività lavorativa dipendente da parte del lavoratore che consegue la pensione di anzianità non può in alcun caso coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.

N.B.:Non è richiesta la cessazione se all’atto della domanda l’assicurato svolge attività lavorativa autonoma (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani, commercianti e lavoratori parasubordinati) o attività in qualità di pescatore autonomo.

Requisiti 

La pensione di anzianità può essere concessa con almeno 35 anni di contributi solo se il lavoratore ha maturato anche il requisito anagrafico di:

  • 58 anni di età, se il diritto alla pensione viene perfezionato con la sola contribuzione versata nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ovvero versata in uno dei Fondi sostitutivi o integrativi
  • 59 anni di età, se il diritto alla pensione viene perfezionato con la sola contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi ovvero con contribuzione versata Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi: in entrambe fattispecie la pensione viene liquidata in una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

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